Sai cosa è il registro obbligatorio delle apparecchiature? - Accessori, strumentazione, canaline, filtri, raccordi per condizionamento, climatizzazione, bombole gas, barriere d'aria

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Conosci il Registro
obbligatorio dell'apparecchiatura - impianto di refrigerazione e/o condizionamento?

Da non confondere con il libretto d'impianto,
è un registro regolamentato è un registro regolamentato nel DPR n. 43 del 27 Gennaio 2012, CE 842/2006, CE 1516/2007  
e lo trovi sul nostro Catalogo On Line e sulla nostra Area Riservata con il codice 90005006


Approfondiamolo Insieme...




Quando si compila
?
Si compila obbligatoriamente per documentare l'assenza di perdite nelle apparecchiature di pompa di calore, condizionamento o refrigerazione contenenti 3 o più Kg di gas.


Cosa si riporta nel registro?

i dati del possessore dell'impianto
l'intervento periodico effettuato come da normativa dove si attesta di aver verificato il quantitativo di gas contenuto nell'impianto,
eventuali perdite di gas e modalità di rilevamento
eventuali quantità aggiunte di refrigerante indicandone le cause
i dati del tecnico che ha eseguito l'intervento con eventuali osservazioni
Timbro e firma del tecnico e del "responsabile dell'impianto" (ossia il cliente)



Con quale frequenza si compila per legge
?
Per impianti che contengono:

da   3 a   30 Kg, si compila una volta all'anno
da 30 a 300 Kg, si compila ogni 6 mesi
da 300 Kg, si compila ogni 3 mesi



A prescindere dalla normativa che ne impone l'obbligo di compilazione,
per i Professionisti della Climatizzazione può essere uno strumento in più per fidelizzare il proprio cliente che possiede un impianto importante di climatizzazione e/o refrigerazione da affiancare come servizio alla manutenzione periodica.



Eccoti i riferimenti normativi


dal DPR n.43 del 27 gennaio 2012:
Articolo 2 Definizione: operatore
2. E' considerato OPERATORE (di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006), il proprietario dell'impianto a meno che non abbia delegato ad una terza persona (manutentore) l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell'Impianto stesso (contratto scritto).

Art
icolo 15 - Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro dell'Apparecchiatura" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007
3
. Nei registri di cui al paragrafo 1, gli operatori riportano le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalidella loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente
4. Su richiesta, i registri dell'apparecchiatura sono messi a disposizione del Ministero dell'Ambiente.
A seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'll febbraio 2013, è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente il formato del Registro dell'Apparecchiatura di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 che deve tenere l'operatore delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. Si segnala che le date e gli esiti relativi al "controllo di verifica periodico" di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 dovranno essere riportati: nella parte del Registro dell'Apparecchiatura "Interventi sull'apparecchiatura", sezione "Aggiunta di refrigerante". In particolare, sotto la voce" Causa della perdita" dovrà essere riportata la dicitura "controllo periodico" con il relativo esito positivo o negativo. In quest'ultimo caso, dovrà essere indicata la causa dell'esito negativo e l'intervento effettuato. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e I' Energia, secondo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del D.P.R. n. 43/2012, può richiedere copia dei suddetti registri

Estratti dal Regolamento (CE) n . 1516/ 2007

Art.1 Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Art
2 Registro dell'apparecchiatura
1. L'operatore indica il suo nome, l'indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «il registro dell'apparecchiatura».
2
. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell'apparecchiatura.
3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell'apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d'aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta del sistema, l'operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell'apparecchiatura.

Art 5 Metodi di misurazione diretta
1. Per individuare le perdite, il personale certificato utilizza uno o più dei seguenti metodi di misurazione diretta:
a) controllo dei circuiti e dei componenti che presentano rischi di perdita mediante
dispositivi di rilevazione adeguati per il refrigerante presente nel sistema ( Cercafughe elettronici)
2. I
dispositivi di rilevazione dei gas di cui al paragrafo 1, lettera a), sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento.
La sens
ibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all'anno.

Art 8 Riparazion
e delle perdite
1. l'operatore assicura che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività. Prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante.
2.
l'operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta. Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema.
3
. La causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata,per evitarne il ripetersi.

Estratto Art. 3 REG. CE 842
/ 2006 (Contenimento - Frequenza controlli)
2. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra ( presenti allegato I) prowedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato con la frequenza indicata di seguito:
a) le applicaz
ioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno;
questa
disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;
b)
le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)
le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.


Molti nostri clienti Installatori e Manutentori di impianti di #Condizionamento e #Refrigerazione ci hanno chiesto...

Posted by Hot & Cold - Ricambi Caldaie on Mercoledì 15 luglio 2015
 
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