FGas - quali sono le novità del 2019? - Accessori, strumentazione, canaline, filtri, raccordi per condizionamento, climatizzazione, bombole gas, barriere d'aria

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Importanti novità sono arrivarte con il D.P.R. (decreto del presidente della Repubblica) del 24 Gennaio 2019.

Analizziamole insieme


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Il nuovo DPR F-gas, del 24 gennaio 2019, individua il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente a interloquire con gli operatori e le imprese;

    • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;

    • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;

    • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Il nuovo Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.


LA NOVITA' PIU' IMPORTANTE

Sicuramente la novità che più interessa e tutela i professionisti del settore, è l’istituzione della Banca dati dei gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas ( la come da Art.16 del D.P.R.).

Per vedere il sito della Banca dati F-GAS gestito dal Ministero dell'ambiante, Clicca Qui

 
Le vendite di gas, di apparecchiature contenenti tali gas, nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tele registro.


nello specifico:

Vendita ad utilizzatori finali

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 luglio 2019), dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

    • tipologia di apparecchiatura;
    • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
    • anagrafica dell’acquirente;
    • dichiarazione dell’ acquirente che dichiara di impegnarisi e si assume la responsabilità a far si che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014;
      in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di
installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.




Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento
 
dal 24 settembre 2019, l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni entro 30 giorni dall'intervento:


Per Installazione, intervento di controllo delle perdite, manutenzione riparazione:

    • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
    • anagrafica dell’operatore;
    • data e luogo di installazione;
    • tipologia di apparecchiatura;
    • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
    • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
    • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
    • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione
 

Per lo smantellamento delle apparecchiature:

    • data e luogo di smantellamento;
    • anagrafica dell’operatore;
    • tipologia di apparecchiatura;
    • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
    • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
    • misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
    • dati identificativi della persona fisica certificata dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;



LE SANZIONI SUL GAS
Il mancato rispetto dei requisiti del regolamento CLP e REACH comporta delle sanzioni sia per il distributore che per l’utilizzatore a valle*.


*Utilizzatore a valle: le imprese o i lavoratori individuali che usano sostanze chimiche ai sensi dei regolamenti REACH e CLP (es. installatori, manutentori, riparatori, tecnici)
 
Oltre alla sostanza/preparazione ricordiamo che, dal 2007 in Europa, è espressamente vietata la commercializzazione di gas refrigeranti HFC confezionati in contenitori non ricaricabili (del tipo “usa & getta”, “vuoto a perdere”).



 
Legenda Regolamenti
 
     
  • REACH      è il Regolamento europeo CE n. 1907/2006. E’ entrato in vigore nell’Unione      Europea il 1 giugno 2007 ed è relativo alla registrazione, valutazione,      autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

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  • CLP      è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008. E’ entrato in vigore nell’Unione      Europea il 20 gennaio 2009 e riguarda la classificazione, etichettatura e      imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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  • F-GAS      è il Regolamento europeo UE n.  517/2014. E’ entrato in vigore      nell’Unione Europea il 1 gennaio 2015 (e abroga il Regolamento UE 842/2006      precedente) e riguarda i gas fluorati ad effetto serra.
 
Per i Regolamenti completi potete visitare il sito https://echa.europa.eu/it
Per i Decreti Legislativi potete visitare il sito http://www.gazzettaufficiale.it
Per maggiori informazioni riguardo i gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) potete visitare il sito https://www.fgas.it

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a proposito...


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